07 agosto 2017

Parte 4: Cosa aspetta alle donne lavoratrici e i congedi per i genitori

Prosegue da: 

Parte 2: Tutti gli esami per controllare la salute del bambino (in gravidanza)






Cosa spetta alla donna lavoratrice durante la gravidanza

  • congedo di maternità, cioè l’astensione obbligatoria dal lavoro per la lavoratrice;
  • congedo di paternità, ovvero l’astensione dal lavoro del lavoratore, qualora non si fruisca del congedo di maternità;
  • congedo parentale, che consiste nell’astensione facoltativa della lavoratrice o del lavoratore;
  • congedo per malattia del figlio, cioè l’astensione facoltativa dal lavoro della lavoratrice o del lavoratore in dipendenza della malattia stessa;
  • permessi per allattamento.
Congedo di maternità
  • in caso di adozione nazionale, la donna potrà usufruire del congedo durante i 5 mesi successivi all’ingresso del bambino in famiglia;
  • in caso di adozione internazionale, la lavoratrice può usufruire sia del congedo prima dell’ingresso del minore in Italia, sia durante il periodo di permanenza all’estero richiesto per l’incontro con il minore e gli adempimenti riguardanti la procedura adottiva. 

I diritti della donna in gravidanza sono garantiti dalla Legge 151 del 2001, che definisce i congedi, i riposi, i permessi connessi alla maternità e paternità di figli naturali, adottivi e in affidamento, nonché il sostegno economico alla maternità e alla paternità.
I futuri genitori hanno diritto a:
Le lavoratrici non possono svolgere mansioni lavorative che comportino dei rischi: lavori di trasporto e sollevamento pesi, lavori pericolosi, faticosi, insalubri e quelli che comportano il rischio di esposizione ad agenti chimici e fisici (come indicato nell’allegato B della legge). Inoltre non possono essere esposte a radiazioni ionizzanti, sia durante la gravidanza sia durante l’allattamento. Pertanto, il datore di lavoro valuta tali rischi ai fini della sicurezza e della salute delle donne, (di cui all'allegato C) individuando le misure di prevenzione e protezione da adottare.
Alle lavoratrici saranno quindi riservate altre mansioni. Qualora non sia possibile, il servizio ispettivo del Ministero del lavoro può disporre l’interdizione da lavoro per tutto il periodo della gravidanza. Le donne, hanno perciò l’obbligo di comunicare al datore di lavoro il loro stato di gravidanza non appena questa viene accertata. Hanno diritto a permessi retribuiti per visite mediche o esami che devono essere eseguiti durante l’orario lavorativo presentando al datore di lavoro l’apposita documentazione e il giustificativo che attesti la data e l’orario dell’effettuazione degli esami.
Le donne hanno l’obbligo di astenersi dal lavoro per i due mesi che precedono la data presunta del parto e i tre mesi che la seguono. Qualora il parto avvenga prima della data presunta, i giorni non goduti prima del parto saranno recuperati dopo, anche se il periodo superi complessivamente i cinque mesi. Nei casi in cui svolgano attività gravose o pregiudizievoli, le donne hanno l’obbligo di sospendere l’attività lavorativa tre mesi prima la data presunta del parto; e in caso di parto gemellare la durata del congedo di maternità non varia.
Se il medico del Servizio sanitario nazionale, o con esso convenzionato, e il medico competente ritengono che lavorare fino all’ottavo mese non rechi danno né alla donna né al nascituro, la donna potrà decidere di astenersi dal lavoro a partire dal mese precedente la data presunta del parto fino a 4 mesi dopo.
Laddove sia avvenuta un’interruzione spontanea o terapeutica della gravidanza successiva al 180° giorno dall'inizio della gestazione, nonché in caso di decesso del bambino alla nascita o durante il congedo di maternità, le lavoratrici hanno diritto ad astenersi dal lavoro per l'intero periodo di congedo di maternità; oppure possono riprendere in qualunque momento l'attività lavorativa con un preavviso di dieci giorni comunicato al datore di lavoro, a condizione che il medico specialista del Servizio sanitario nazionale - o con esso convenzionato - e il medico competente attestino che tale opzione non arrechi pregiudizio alla loro salute.
In caso di gravi complicanze della gravidanza o di forme morbose che potrebbero essere aggravate da essa, quando le condizioni di lavoro vengano ritenute pregiudizievoli alla salute della donna e del bambino,o quando la donna non può essere adibita ad altre mansioni, la Direzione territoriale del lavoro e l’ASL dispongono l'interdizione dal lavoro delle lavoratrici in stato di gravidanza fino al periodo di astensione per uno o più periodi, la cui durata sarà determinata dalla stessa Direzione territoriale del lavoro o dall’ASL. Il provvedimento sarà emanato entro sette giorni dalla ricezione della domanda da parte della lavoratrice.
Prima dell’inizio del congedo, la donna deve consegnare al datore di lavoro e all’INPS il certificato medico indicante la data presunta del parto; dev’essere inviato esclusivamente per via telematica direttamente dal medico del Servizio Sanitario Nazionale o con esso convenzionato.
Le lavoratrici hanno poi diritto a un’indennità giornaliera pari all’80% della retribuzione per tutto il periodo del congedo di maternità ma, durante tale periodo di tempo, non possono usufruire delle ferie.
Il congedo di maternità spetta per massimo cinque mesi anche alle lavoratrici che abbiano adottato un bambino: 
  • in caso di adozione nazionale, la donna potrà usufruire del congedo durante i 5 mesi successivi all’ingresso del bambino in famiglia;
  • in caso di adozione internazionale, la lavoratrice può usufruire sia del congedo prima dell’ingresso del minore in Italia, sia durante il periodo di permanenza all’estero richiesto per l’incontro con il minore e gli adempimenti riguardanti la procedura adottiva. 

I congedi per i genitori lavoratori

Per ogni bambino, nei primi suoi dodici anni di vita, ciascun genitore ha diritto ad astenersi dal lavoro.
Il genitore è tenuto a dare un preavviso di almeno 5 giorni al datore di lavoro.
I relativi congedi parentali dei genitori non possono complessivamente eccedere il limite di dieci mesi. Possono essere richiesti da:
  • la madre lavoratrice, trascorso il periodo di congedo di maternità, per un periodo continuativo o frazionato non superiore a sei mesi;
  • il padre lavoratore, dalla nascita del figlio, per un periodo continuativo o frazionato non superiore a sei mesi, elevabile a sette qualora il padre lavoratore eserciti il diritto di astenersi dal lavoro per un periodo continuativo o frazionato non inferiore a tre mesi, il limite complessivo dei congedi parentali dei genitori è elevato a undici mesi.
Qualora vi sia un solo genitore, potrà essere richiesto per un periodo continuativo o frazionato non superiore a dieci mesi. Per ogni minore con handicap in situazione di gravità accertata la lavoratrice madre o, in alternativa, il lavoratore padre, hanno diritto, entro il compimento del dodicesimo anno di vita del bambino, al prolungamento del congedo parentale, fruibile in misura continuativa o frazionata, per un periodo massimo non superiore a tre anni, a condizione che il bambino non sia ricoverato a tempo pieno presso istituti specializzati, salvo che, in tal caso, sia richiesta dai sanitari la presenza del genitore. Per i genitori che usufruiscono del congedo parentale è prevista un'indennità pari al 30 per cento della retribuzione fino al sesto anno di vita del bambino, per un periodo massimo complessivo di sei mesi. Il congedo parentale spetta anche in caso di adozione nazionale, internazionale e affidamento e può essere fruito dai genitori adottivi e affidatari entro dodici anni dall’ingresso del minore in famiglia, e comunque non oltre il raggiungimento della maggiore età.

Riposi giornalieri

Il datore di lavoro deve consentire alle lavoratrici madri, durante il primo anno di vita del bambino, due periodi di riposo di un’ora ciascuno, anche cumulabili durante la giornata. Il riposo è uno solo quando l'orario giornaliero di lavoro è inferiore a sei ore. In caso di parto gemellare i periodi di riposo sono raddoppiati e ne può usufruire anche il padre. Entrambi i genitori, alternativamente, hanno diritto di astenersi dal lavoro per periodi corrispondenti alle malattie di ciascun figlio di età non superiore a tre anni. Hanno poi diritto ad astenersi dal lavoro, alternativamente, nel limite di cinque giorni lavorativi all'anno, per le malattie di ogni figlio di età compresa fra i tre e gli otto anni. Per i periodi di congedo per la malattia del figlio è dovuta la contribuzione figurativa fino al compimento del terzo anno di vita del bambino. Il congedo per malattia spetta anche in caso di adozione e affidamento.                             
È vietato destinare lavoro alle donne, dalle ore 24 alle ore 6, dall'accertamento dello stato di gravidanza fino al compimento di un anno di età del bambino.Non sono obbligati a prestare lavoro notturno:
  • la lavoratrice madre di un figlio di età inferiore a tre anni o, in alternativa, il lavoratore padre convivente con la stessa;
  • la lavoratrice o il lavoratore che sia l'unico genitore affidatario di un figlio convivente di età inferiore a dodici anni;
  • la lavoratrice madre adottiva o affidataria di un minore, nei primi tre anni dall'ingresso del minore in famiglia, e comunque non oltre il dodicesimo anno di età o, in alternativa ed alle stesse condizioni, il lavoratore padre adottivo o affidatario convivente con la stessa.

Il futuro papà ha diritti?

Il padre lavoratore ha diritto ad astenersi dal lavoro per tutta la durata del congedo di maternità o per la parte residua che sarebbe spettata alla lavoratrice, in caso di morte o di grave infermità della madre o di abbandono, nonché in caso di affidamento esclusivo del bambino al padre. Colui che intende avvalersi di questo diritto deve presentare al datore di lavoro la certificazione relativa alle condizioni ivi previste. Il papà ha diritto ai periodi di riposo:
  • nel caso in cui i figli siano affidati al solo padre;
  • in alternativa alla madre lavoratrice dipendente che non se ne avvalga;
  • nel caso in cui la madre non sia lavoratrice dipendente;
  • in caso di morte o di grave infermità della madre.
Fonte: www.altroconsumo.it

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